Nuova disciplina dei cittadini comunitari

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La materia del soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari è stata ampiamente riscritta dal Decreto Legislativo 30/2007 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 marzo ed entrato in vigore l’11 aprile. Il Ministero dell'Interno ha inoltre precisato, nella Circolare n. 19 del 6 aprile 2007, le procedure che i cittadini dell’Unione e i loro familiari devono attivare in caso di soggiorni in Italia superiori ai tre mesi. Con l'entrata in vigore della nuova disciplina dei cittadini comunitari; tutte le funzioni e attività svolte dalla questura sono passate attualmente ai Comuni; l’ufficiale d’anagrafe ai sensi del D.Lgs.n.30/2007 intreccia in questo ambito, funzioni tradizionalmente proprie (controllo della dimora abituale del soggetto) con nuove attività e controlli volti a verificare la regolarita’ del soggiorno.

Dall’11 aprile 2007 giorno dell’entrata in vigore del decreto, i cittadini comunitari non devono più richiedere la carta di soggiorno alla Questura ma possono ottenere l’attestazione di soggiorno iscrivendosi all’Ufficio Anagrafe di residenza dimostrando di avere i seguenti requisiti:

Attività lavorativa

  • Per i lavoratori subordinati contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro su carta intestata della ditta con indicato il settore di appartenenza, il tipo di contratto (a tempo determinato, indeterminato)
  • Per i lavoratori autonomi le autorizzazioni per esercitare l’attività lavorativa come l’iscrizione alla Camera di Commercio, autorizzazione comunale al commercio in area pubblica, contratto a progetto, ecc.

I cittadini Rumeni e Bulgari, sono attualmente soggetti ad un regime transitorio, che durerà fino al 01.01.2009, infatti l’accesso al lavoro è liberalizzato solo per alcuni settori. Per altri è subordinato al possesso di un nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. Questi lavoratori al momento dell’iscrizione anagrafica devono presentare il nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

Non sono soggetti al regime transitorio i seguenti lavoratori: stagionali, agricoli, turistico alberghiero, domestico, assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenza e altamente qualificati

Documento di identità valido (carta identità o passaporto)

E in caso di ricongiungimento:

  • documentazione attestante la qualità di familiare o di familiare a carico come certificato di matrimonio, certificato di nascita con paternità e maternità (la documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto, legalizzata) e se si tratta di figli di età superiore ai 21 anni e di genitori dovranno anche dichiarare di essere a carico del cittadino comunitario.
  • Attestato di richiesta di iscrizione del familiare comunitario che può essere omesso se già agli atti del Comune


Attenzione
I familiari non comunitari, dovranno continuare a richiedere la Carta di soggiorno in Questura
La DISPONIBILITÀ DI RISORSE ECONOMICHE secondo la seguente tabella DEVE ESSERE DICHIARATA quando si richiede il ricongiungimento familiare o se il richiedente è studente o non svolge attività lavorativa e non risulta a carico di altri.

Limite di reddito annuo
Numero componenti
€ 5.142,47 Solo richiedente o Richiedente + un familiare
€ 10.285,34 Richiedente + due familiari o Richiedente + tre familiari
€ 15.428,01 Richiedente + quattro familiari e oltre
Gli studenti (con certificazione di iscrizione al corso e durata dello stesso) e i cittadini comunitari che non svolgono attività lavorativa devono presentare inoltre Polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo

 

Informazioni aggiuntive