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ATTENZIONE - NOVITA' IMU PER I CONTRIBUENTI

Con la conversione in Legge n. 58/2019 del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) sono state introdotte le seguenti novità riguardo alla dichiarazione IMU ministeriale:

  1. il termine di presentazione della dichiarazione è posticipato dal 30 giugno al 31 dicembre 2019;
  2. slitta al 31 dicembre 2019 anche il termine per poter adempiere al tardivo versamento IMU, per l'anno 2018, la cui scadenza è legata a quella della dichiarazione d'imposta, adottando il ravvedimento operoso;
  3. soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU nel caso di abitazioni concesse in comodato d'uso ai familiari in linea retta di 1° grado, per le quali è prevista una riduzione della base imponibile IMU del 50%.

 

Sono disponibili tutte le informazioni e le aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU):

Variazione al regolamento approvato con  pdf deliberazione di C.C. nr. 65 del 24/11/2016 (200 KB)

Aliquote e detrazioni per l'anno 2019 approvate con   pdf deliberazione di consiglio nr. 70 del 20/12/2018 (524 KB)

Download:  pdf Regolamento IMU 2016 (425 KB) pdf Volantino informativo IMU 2019 (130 KB) - pdf Tabella valori aree edificabili (275 KB)

Aliquota di base: 1,06%

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%

Scadenze per i versamenti:  -  ACCONTO: 17/06/2019  –  SALDO: 16/12/2019

Esenzioni per:

    • l'abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
    • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
    • fabbricati rurali di cui all’art. 13 c. 4, 5 e 8 D.L. 6/12/2011 nr. 201;
    • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
    • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari nonché alloggi IACP regolarmente assegnati.

Riduzione del 50% della base imponibile per:

  • le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
    1. il contratto sia registrato;
    2. il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante possieda nello stesso comune, oltre l’immobile concesso in comodato, un altro immobile (ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) adibito ad abitazione principale.Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, da presentarsi entro il 30 giugno 2020.

Si ricorda per il 2019 tutta l’IMU va versata al comune con eccezione di quella dovuta per i fabbricati categoria catastale “D” per i quali l’IMU va versata allo stato all’aliquota base del 0,76%. La parte eccedente lo 0,76% (che per il comune di Marmirolo lo 0,30%) va invece versata al Comune.

I versamenti devono essere effettuati tramite il modello F24 utilizzando i seguenti codici: Codice Comune del Comune di Marmirolo: E962  

Codici tributo:

3912 («Imu - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - Comune»)

3913 («Imu - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune»)

3914 («Imu - imposta municipale propria per i terreni - Comune»)

3916 («Imu – imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune»)

3918 («Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune»)

3923 («Imu - imposta municipale propria – interessi da accertamento - Comune»)

3924 («Imu - imposta municipale propria - sanzioni da accertamento - Comune»)

3925 («Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” - Stato»)

3930 («Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”-  incremento  comune»).