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Regione Lombardia, con propria legge regionale n. 18 del 26/11/2019 (BURL supplemento n. 48 del 29/11/2019) “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali” ha aggiunto, dopo l’art. 43 della L.R. n. 12/2005, il comma 2-sexies inerente la maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione di cui all’articolo 16, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001.

Pertanto, ai sensi del comma 2-sexies dell’art. 43 della L.R. n. 12/2005 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 12/03/2020 devono essere applicate le seguenti maggiorazioni del contributo afferente il solo costo di costruzione di cui all’art. 16 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.:

- una maggiorazione pari al 30% (trenta percento) per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto NON ricompresi nel tessuto urbano consolidato (T.U.C.)  così come già rappresentato nell’elaborato “tavola 4/4 – Previsioni di Piano” del documento di piano del P.G.T. vigente o come individuata specificatamente nelle successive eventuali future varianti;

- una maggiorazione pari al 20% (venti percento) per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto ricompresi nel tessuto urbano consolidato (T.U.C.);

- una maggiorazione pari al 50% (cinquanta percento) per gli interventi di logistica o autotrasporto non incidenti sulle aree di rigenerazione.

 

Allegato: cartografia "aree agricole nello stato di fatto"