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Come noto, l’art. 135-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. stabilisce che tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono state presentate dopo il 1° luglio 2015, devono essere dotati di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Lo stesso articolo stabilisce inoltre che tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono state presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Lo sportello unico per l’edilizia intende quindi richiamare l’attenzione dei progettisti sulla natura cogente delle disposizioni e degli obblighi sopraccitati evidenziando che, in caso di inosservanza, non sarà possibile la presentazione di segnalazione certificata di agibilità.