Contenuto principale

Messaggio di avviso

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy

Con la sentenza nr. 27 del 27 gennaio 2005, la Corte Costituzionale rivoluziona il sistema della patente a punti riconoscendo la parziale illegittimità dell’Art. 126 bis del CDS. In sostanza e' stato dichiarato illegittimo l’art. 126 bis comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando omette di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione. La Suprema Corte nell’occasione ha interpretato ed integrato l’Art. 126 Bis spiegando quelle che restano le responsabilità del proprietario del veicolo, sia esso persona fisica o giuridica e precisamente:

  • Il titolare della carta di circolazione della veicolo è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla data di notifica, i dati del conducente del veicolo al momento dell’infrazione, nonché i dati della sua patente di guida.
  • La mancata o incompleta comunicazione dei dati richiesti avrà come conseguenza la violazione dell’Art. 180/8 CDS con l’applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa da Euro 357,00 a Euro 1.433,00