Il regolamento relativo alla Nuova IMU è stato approvato con pdf deliberazione di C.C. nr. 12 del 14/05/2020 (585 KB)
Aliquote e detrazioni per l'anno 2023 approvate con pdf deliberazione di C.C. nr. 60 del 21/12/2023 (203 KB)
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Aliquota di base: 1,06%
Aliquota abitazione principale di lusso (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 0,55%
Scadenze per i versamenti: - ACCONTO: 16/06/2023 – SALDO: 18/12/2024
Esenzioni per:
- l'abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari nonché alloggi IACP regolarmente assegnati.
Riduzione del 50% della base imponibile per:
- le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante possieda nello stesso comune, oltre l’immobile concesso in comodato, un altro immobile (ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) adibito ad abitazione principale.
Si ricorda per il 2023 tutta l’IMU va versata al comune con eccezione di quella dovuta per i fabbricati categoria catastale “D” per i quali l’IMU va versata allo stato all’aliquota del 0,76%. La parte eccedente lo 0,76% (che per il comune di Marmirolo è lo 0,30%) va invece versata al Comune.
I versamenti devono essere effettuati tramite il modello F24 utilizzando i seguenti codici:
Codice Comune del Comune di Marmirolo: E962
Codici tributo:
3912 («Imu - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - Comune»)
3913 («Imu - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune»)
3914 («Imu - imposta municipale propria per i terreni - Comune»)
3916 («Imu – imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune»)
3918 («Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune»)
3923 («Imu - imposta municipale propria – interessi da accertamento - Comune»)
3924 («Imu - imposta municipale propria - sanzioni da accertamento - Comune»)
3925 («Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” - Stato»)
3930 («Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”- incremento comune»)
3939 («Imu per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - "beni merce"»)